di Gianmarco Montis (PdZ B50 Montestallonara)
Le Origini
La versione originaria dell’art. 37 L.865/71 prevedeva la possibilità, per gli alloggi costruiti ex-art. 35 sottoposti a procedimento esecutivo, di essere aggiudicati “a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari” e che in caso di decadenza dalla concessione “l’ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l’obbligo di soddisfare sino all’estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà”.
Per quanto da tale formulazione della norma emergesse la volontà del legislatore di preservare la finalità pubblica degli interventi edilizi, due evidenti imperfezioni rendevano difficoltoso il dispiegarsi di tale volontà: da una parte l’impossibilità che “soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari” disponessero dei mezzi economici per poter accedere a tali alloggi attraverso la vendita all’asta (e viceversa, soggetti aventi tali disponibilità non avrebbero avuto in tutta evidenza tali requisiti), e dall’altra, l’obbligo per gli enti concedenti “ di soddisfare sino all’estinzione le ragioni di credito..” e l’obbligo di iscrivere a bilancio tali oneri “..come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati” precludevano la possibilità, soprattutto per i comuni di piccole dimensioni, di poter preservare la finalità pubblica degli interventi.
In tale ottica deve quindi leggersi il successivo intervento del legislatore che con l’art. 44 della Legge 457/78, introducendo la “garanzia” dello Stato, abrogando il primo comma dell’Art. 37 L.865/1971, ha rafforzato gli strumenti di tutela volti ad escludere che lo sforzo economico sostenuto venisse vanificato.
Tale disposizione , nella formulazione successivamente integrata ed attualmente vigente , estende la garanzia prevista per i mutui agevolati anche ai mutui non fruenti di agevolazioni.
Ed in particolare, per i mutui agevolati, L. 513/77 art. 3:
“ per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l’immobile e’ trasferito, con decreto del giudice dell’esecuzione, allo IACP competente per territorio..”, e che la garanzia dello Stato divenga “ immediatamente operante per l’intero credito dell’ente mutuante nell’ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell’area ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865″.
Tale disposizione integra quanto già previsto dall’art. 72 L.865/71: “I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi”.
“Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1971 e successivi”.
Di seguito quindi le modalità di attuazione delle garanzie previste dall’art 44 L.457/78 come disposte dalle norme precedentemente citate (L. 376/1975 , Art. 10 ter ; L.166/1975 Art. 15)’
RIASSUMENDO:
Art. 44 L.457/1978
(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)
I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempre che sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall’articolo 10ter del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492,
Art. 10-ter L.376/1975
((I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempre che sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all’articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l’intero credito dell’ente mutuante. La garanzia di cui all’articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all’importo del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.))
dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513:
La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l’intero credito dell’ente mutuante nell’ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell’area ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865″.
ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l’iscrizione ipotecaria.
((La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l’indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d’interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.))
E’ abrogato il primo comma dell’articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
In caso di mutui agevolati , sempre art 3 L 513/77
“I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall’articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato
articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonchè per il pagamento degli interessi.
La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, purche’ l’incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell’istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l’immobile e’
trasferito, con decreto del giudice dell’esecuzione, allo IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l’onere sostenuto per effetto dell’intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.
Il giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l’accollo a carico dell’IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l’ammontare non utilizzato.
Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l’intero credito dell’ente mutuante nell’ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell’area ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865″.